Gli ordini calano, i pagamenti ai fornitori slittano, la banca chiede rientri, una cartella esattoriale si somma all'altra. Non è ancora un fallimento, ma la direzione è quella. Per questi momenti la legge offre uno strumento poco conosciuto e spesso decisivo: la composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC), disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019).
Che cos'è
È un percorso volontario e riservato in cui l'imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, tratta con creditori, banche, fornitori ed eventualmente con il fisco per trovare una soluzione che permetta all'impresa di continuare. Non è una procedura giudiziaria: l'imprenditore mantiene la gestione dell'impresa e il tribunale interviene solo se servono misure di protezione o autorizzazioni.
Chi può accedere
- imprese commerciali e agricole, di qualunque dimensione, anche individuali;
- che si trovino in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, in uno stato di crisi o anche di insolvenza;
- purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Sulla piattaforma è disponibile un test pratico di autovalutazione.
Non si può accedere se è già stata presentata una domanda per un altro strumento di regolazione della crisi, come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione.
Come si presenta l'istanza
L'istanza si presenta online sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Vanno allegati, tra l'altro:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non approvati, una situazione aggiornata;
- una relazione sull'attività e un piano finanziario per i mesi successivi, con le iniziative che si intendono adottare;
- l'elenco dei creditori, con i crediti scaduti e a scadere e le eventuali garanzie;
- le certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e verso l'agente della riscossione, oppure la prova di averle richieste;
- l'estratto della Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l'esperto, che valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento e convoca le parti.
Quanto dura
L'incarico dell'esperto dura di regola 180 giorni dall'accettazione e può essere prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi previsti dalla legge.
Le misure protettive
Con l'istanza, o anche dopo, l'imprenditore può chiedere che i creditori non possano avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l'impresa. Le misure vanno confermate dal tribunale, che ne fissa la durata.
Come può finire
- un contratto con uno o più creditori che consenta la continuità aziendale;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto;
- un accordo con l'erario sui debiti fiscali, alle condizioni previste dalla legge;
- se le trattative non riescono, l'accesso ad altri strumenti, come gli accordi di ristrutturazione o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Perché muoversi presto
La composizione negoziata funziona quando c'è ancora qualcosa da salvare: clienti, contratti, un marchio, persone capaci. Più si aspetta, più le opzioni si restringono. Gli amministratori di società hanno inoltre il dovere di predisporre assetti adeguati per rilevare per tempo i segnali di crisi e di attivarsi: muoversi presto tutela anche loro.
E se sono un creditore?
Se un vostro cliente ha avviato una composizione negoziata, la notizia è pubblicata nel registro delle imprese. Conviene partecipare alle trattative con un legale: le scelte fatte in quella sede, sulle garanzie, sui pagamenti, sui tempi, incidono su quanto e quando si recupererà.
La vostra impresa è in difficoltà, o lo è un vostro cliente?
Scriveteci: valutiamo insieme se la composizione negoziata è lo strumento adatto, prima che le opzioni si riducano.
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